Non e' di sua competenza, anche se non chiede di quale malattia si tratta.
Il lavoratore contro il datore, il Garante da' ragione al lavoratore e riduce la sanzione a 6.000 euro per buona fede del titolare.
La questione e' legata alla salubrità del luogo di lavoro. Pero' il medico di base conferma che non ha richiesto lui ulteriori visite.
La decisione nell'osservatorio privacy su Civile.it (Opens in a new window) e sul sito del Garante https://gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10088943 (Opens in a new window)
"Nel quadro normativo vigente, ai sensi dell’art. 5, della L. 20/05/1970, n. 300, “Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda”."
L’impresa si occupa di pulizie aziendali.