Cassazione 15881/2025 e’ molto chiara: l’esimente soft spam non si applica agli aggregatori di offerte, ma solo a chi vende.
Decisione soggetta al codice privacy, fatti risalenti al 2016.
Interessante la necessità di motivare nel dettaglio la richiesta di riduzione della sanzione.
Datum
23.06.2025
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