Sull’obbligo di cooperazione del Garante il provvedimento approfondisce la fonte:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10210431 (Opens in a new window)L'83.2.f sembra riguardare ipotesi di aggravanti. In ogni caso il provvedimento richiama l'157 del Codice.
Ma il caso e’ strano: per quale motivo l’architetto ha usato l’email istituzionale della cliente ? Perche’ lei stessa l’ha usata nelle comunicazioni precedenti ?
Di questa valutazione manca traccia nel provvedimento, quindi non e’ stato valutato il problema per la mancata collaborazione del titolare.
Buon ascolto
Date
January 26, 2026
0 comments
Would you like to be the first to write a comment?
Become a member of PrivacyKit and start the conversation.