Sull’obbligo di cooperazione del Garante il provvedimento approfondisce la fonte:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10210431 (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)L'83.2.f sembra riguardare ipotesi di aggravanti. In ogni caso il provvedimento richiama l'157 del Codice.
Ma il caso e’ strano: per quale motivo l’architetto ha usato l’email istituzionale della cliente ? Perche’ lei stessa l’ha usata nelle comunicazioni precedenti ?
Di questa valutazione manca traccia nel provvedimento, quindi non e’ stato valutato il problema per la mancata collaborazione del titolare.
Buon ascolto
Date
26/01/2026
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