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Autonomia differenziata: come fermare Calderoli

Il via libera in Consiglio dei ministri

Stavolta non è propaganda. Il Consiglio dei ministri su proposta del ministro degli Affari regionali e delle autonomie, Roberto Calderoli (in foto), si è riunito il 18 febbraio 2026 alle ore 16 e ha approvato otto intese preliminari per attribuire maggiori forme e condizioni particolari di autonomia a quattro regioni del Nord: Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Quattro intese, una per ciascuna Regione, riguardano la materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”. Le altre quattro le materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”. Alla riunione del Governo hanno preso parte i presidenti delle quattro Regioni interessate, circostanza prevista dalla legge quadro scritta dal ministro Calderoli (86/2024).

L’obiettivo delle Regioni proponenti è ottenere libertà d’azione e maggiori risorse in settori centrali della vita pubblica, a partire dalla Sanità, puntando in particolare a differenziare le politiche salariali per attrarre personale qualificato. Come tali obiettivi siano compatibili con la tenuta di una rete di servizi pubblici e con il recupero dei divari territoriali non è mai stato chiarito. Anzi, le analisi di organismi indipendenti evidenziano il rischio che si dilatino i divari di cittadinanza.

Cosa accade dopo tale passaggio formale? Il testo (anzi, il pacchetto di otto testi) sarà immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali per un parere che dovrà essere espresso in 60 giorni, entro il 19 aprile. Una volta arrivato il parere (o in assenza di parere) il dossier autonomia finisce in Parlamento, sia alla Camera sia al Senato, per una valutazione da formalizzare con atti di indirizzo entro 90 giorni, quindi al massimo entro il 20 luglio. A quel punto il presidente del Consiglio o il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie scrive il testo definitivo dell’intesa, accogliendo gli atti di indirizzo oppure spiegando al Parlamento perché non ne ha tenuto conto. Tale testo è prima controfirmato dalla Regione interessata, poi deliberato dal Consiglio dei ministri e infine trasmesso alla Camere per il voto definitivo, necessariamente a maggioranza degli aventi diritto.

Iter chiuso entro il 2026?

L’intera procedura, così come definita dalla legge Calderoli, potrebbe concludersi entro il 2026. Ma la legge 86 del 2024 contiene alcuni passaggi bocciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 192/2024 per cui la sua attuazione, senza prima aver sanato le illegittimità, appare destinata ad aprire un nuovo contenziono, probabilmente su iniziativa di alcune o tutte le Regioni non coinvolte in tale fase.

C’è un passaggio della sentenza 192/2024 che non è stato ottemperato e cioè quello che sancisce “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, primo periodo, della legge n.86 del 2024, nella parte in cui non prescrive che l’iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà”.

Calderoli, va riconosciuto, ha provato a dare una risposta e il 24 gennaio 2025 ha chiesto alle quattro Regioni di integrare la documentazione già trasmessa con una nota per dimostrare che le richieste di maggiore autonomia sono giustificate alla luce del principio di sussidiarietà, allegando a tale fine un apposito modello di griglia di valutazione.

Poco più di un’autocertificazione, in effetti. Ma la Corte costituzionale chiedeva qualcosa di strutturato e condiviso. È la legge 86/2024, secondo i giudici della Consulta, che deve definire come si rispetta il principio costituzionale della sussidiarietà, e non una nota ministeriale. Inoltre la Corte nella sua sentenza ha indicato espressamente la tipologia di analisi richiesta. Ecco il passaggio fondamentale: “L’iniziativa della regione e l’intesa previste dalla suddetta disposizione costituzionale devono, pertanto, essere precedute da un’istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico (come, peraltro, suggerito dalla Banca d’Italia nella memoria depositata il 27 marzo 2024 nel corso dell’audizione davanti alla I Commissione, Affari costituzionali, della Camera dei deputati)”.

L’autonomia differenziata, ripetono spesso i suoi sostenitori, è scritta in Costituzione, al terzo comma dell’articolo 116. Vero. Ma la sua attuazione non può calpestare né gli altri principi costituzionali né i paletti definiti dalla Corte costituzionale.

Marco Esposito (18 febbraio 2026)

Argomento Autonomia differenziata